In una precedente nota avevamo riportato che con Decreto del Sindaco di San Bartolomeo in Galdo, datato 1 settembre 2004, era stata vietata la vendita di frutta e verdura agli ambulanti itineranti per motivi igienici e sanitari.
Câerano state, in verità , sia da parte dei cittadini anziani che degli ambulanti delle proteste. Una successiva ordinanza sindacale, pertanto, ha sbloccato la situazione. Infatti, ora è consentito il mercato itinerante nelle vie del paese con stazionamento, ad una distanza minima di 500 metri dalle aree di mercato, allorquando viene svolto e negli stessi giorni di vendita degli esercenti il commercio a posto fisso, con il seguente orario: 8.00-13.00 e 16.30-19.30. Vi sono delle precise prescrizioni. âLâesercizio del commercio ambulante è consentito – recita lâordinanza – allâoperatore itinerante che può fermarsi a richiesta del cliente e sostare nelle aree pubbliche idonee; lâautorizzazione deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di vigilanza e agli operatori commerciali alimentari; gli ambulanti devono essere in possesso del libretto sanitario per alimentaristi e gli automezzi devono possedere requisiti per legge; lâoperatore può farsi sostituire, nellâesercizio dellâattività , esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti, salvo il caso di sostituzione momentanea per la quale può essere delegato anche un soggetto privo dei requisiti, purché socio, familiare coadiuvante; la sosta viene consentita per non più di 30 minuti nello stesso posto e, comunque, fino a soddisfare la richiesta degli acquirenti presenti; ai contravventori saranno applicate le sanzioni previste dalla norma. I Vigili Urbani sono incaricati dellâosservanza dellâordinanzaâ.
di B.C. da “Il Sannio Quotidiano”