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venerdì, 22 Novembre 2024

‘Alani e gualani’

Continua il viaggio ‘L’insediamento di san Bartolomeo nel Medioevo’ sempre con l’esame degli statuti del 1360

I lavoratori gualani e stallieri, di cui si parla nel capitolo 69 degli Statuti di San Bartolomeo, ci richiamano alla mente i ‘gualdi’ longobardi, comprensori di terreni abbandonati e divenuti incolti e boscosi, che i duchi longobardi di Benevento affidavano ai ‘gastaldi’ perché venissero bonificati con il diboscamento delle zone più adatte alla coltivazione e quindi dissodati, con conseguente costruzione di case per i lavoratori e di chiese per la comunità. Ci riportano anche alle ‘massarie’ regie (grandi aziende agricole, amministrate direttamente dai proprietari o da loro fiduciari) nelle quali, accanto ai regi ‘massari’, vi erano dei salariati ingaggiati dagli stessi massari, con un contratto annuo, per svolgere servizio nella ‘massaria’: vi erano gli ‘stallones’, i ‘sorceri’, chiamati comunemente ‘gualani’. Nei tempi successivi con il termine ‘gualani’ o ‘alani’ si indicava per lo più giovani addetti al governo del bestiame, ed in particolare dei buoi. Non era certo un lavoro difficile, ma era molto faticoso. Si levavano al primo chiarore dell’alba, al comparire della stella di Venere, che ancora oggi, nella Valfortore, è chiamata da qualcuno ‘la stella de lu valane’; accudivano i buoi da mattina a sera; attendevano inoltre a tutti i lavori, anche i più pericolosi (è ancora vivo, in queste zone, il detto ‘fa’ la morte de lu valane’, cioè incornato da un bue); e a notte andavano a dormire nella mangiatoia con gli animali, o nei fienili, o nella ‘cudazza’, cioè la paglia disposta sotto il tetto o in un vano superiore della ‘massaria’. Ricevevano in genere come compenso mensile un tomolo di grano, un chilogrammo di sale e un litro d’olio, più un salario in contanti, pattuito al momento del contratto. Ritornando al cap. 69 degli Statuti di San Bartolomeo, va innanzitutto premesso che questo capitolo rappresenta uno dei pochi documenti in cui compare il termine ‘gualano’. Bisogna sottolineare quindi che nei ‘Capitula’ si fa distinzione tra lavoratori ‘gualani’ e ‘stallerii’, al contrario di altre zone dove con il termine ‘gualano’ si indicava il lavoratore appartenente ad un determinato gualdo. Mentre in questo caso il ‘gualano’ era l’addetto al governo del bestiame e veniva in genere ingaggiato nelle aziende agricole con un contratto annuo. Le tre norme riportate nel cap. 69 lasciano intravedere (a soli 30 anni dal ripopolamento della zona) l’esistenza di aziende agricole con lavoratori dipendenti, contratti annuali, annullamento dei contratti per ‘causa iusta’ o per ‘nulla legittima causa’; quest’ultimo sembra un chiaro riferimento alle teorie medievali sulla legge morale per quanto riguarda il lavoro e il salario.
Nella prima si prescriveva che, se dei lavoratori gualani, stallieri e domestici, ingaggiati per l’intero anno, a partire dal giorno di S. Martino, l’undici novembre – giorno in cui si stipulavano i contratti – volessero recedere dal contratto prima della fine dell’anno, per una giusta causa, il loro salario, sia per il mese di novembre e che per il mese di marzo, durante il quale si festeggiava nuovamente S. Martino (S. Martino vescovo di Braga, ricordato il 20 marzo), veniva dimezzato anche perché tutto questo comunque creava disagi al padrone. Nella seconda norma si prescriveva che, se dopo aver ingaggiato lavoratori ‘gualani’ e stallieri per tutto l’anno, il datore di lavoro avesse voluto licenziarli al termine della semina, senza alcun motivo, egli doveva pagare gli stessi lavoratori, che erano stati al suo servizio nei mesi precedenti, due mensilità in più, per l’immotivata sospensione del contratto. Nella terza norma infine si prescriveva che se i lavoratori ‘gualani’, stallieri o domestici che erano stati assunti l’otto settembre per tutto l’anno, avessero rescisso il contratto senza alcuna causa legittima, per poter passare ad altri padroni che garantivano loro un compenso maggiore, avrebbero dovuto consegnare ai precedenti il di più promesso loro dai nuovi datori di lavoro. Negli Statuti di Cerreto Sannita (1514), altro centro del Beneventano, invece è stabilito che se un lavoratore lasciava il padrone prima del tempo stabilito senza una giusta motivazione, perdeva tutto il salario dei mesi precedenti, oltre al pagamento di un’indennità. Inoltre era prevista una penale di tre tarì sia per il lavoratore che, dopo aver preso l’impegno, andasse via prima del tempo stabilito, senza una ‘legitima et rationabilis causa’, sia per il datore di lavoro che licenziasse l’operaio nel corso dell’anno o comunque prima del tempo stabilito.

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