Sono principalmente due gli elementi che incidono sulla vita democratica di una comunità : trasparenza della cosa pubblica e partecipazione attiva dei cittadini.
Il primo rappresenta la possibilità che i cittadini hanno di consultare i documenti emanati dagli enti della pubblica amministrazione e di controllare l’operato di questi ultimi.
Il secondo rappresenta la possibilità che i cittadini, singoli o associati, hanno di prendere parte alla vita amministrativa della comunità a cui appartengono.
La trasparenza amministrativa e la partecipazione dei cittadini sono di norma regolamentate dallo statuto comunale. A volte, però, i cittadini non sono informati sulle possibilità che hanno di partecipare, in senso lato, alla vita amministrativa. Manca, cioè, la comunicazione, o meglio lâinformazione che la pubblica amministrazione (per brevità PA) dovrebbe fornire mediante appositi uffici e strumenti (Ufficio Relazione con il Pubblico, per esempio).
Dal 1990, in tema di trasparenza delle pubbliche amministrazioni, sono state approvate alcune leggi che collocano i cittadini al centro dellâattività amministrativa. Essi non subiscono più i servizi (o i disservizi) della PA, ma diventano utenti e consumatori attenti. La legge apripista è la L. n. 241 del 7/8/90 recante “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; Essa offre, per la prima volta, al cittadino una serie di strumenti idonei, sempre se correttamente utilizzati, per limitare i danni della burocrazia.
In primo luogo la legge pone il dovere per l’amministrazione di concludere con il procedimento un provvedimento espresso (art. 2, l° co.).
Ciò significa che l’Amministrazione ha il dovere di concludere la sua attività con un pronunciamento esplicito; che insomma il risultato dell’attività compiuta dalla pubblica amministrazione deve concretarsi in un documento che oltre a recare esplicitamente la scelta compiuta dall’amministrazione, dovrà pure spiegare il perché sia stata compiuta quella scelta e non altra. La pubblica amministrazione ha quindi l’obbligo di motivare i provvedimenti assunti, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione (art. 3, 1° co.).
In buona sostanza se il cittadino fa una domanda all’amministrazione, questa ha il dovere non soltanto di rispondere sì o no, ma anche quello di spiegare esplicitamente il perché di quel sì o di quel no. Il richiedente ha, inoltre, il diritto di visionare gli atti in base ai quali la PA si è pronunciata (art. 2, 3°. co.). In ogni caso l’atto notificato al destinatario deve indicare il termine e l’Autorità cui è possibile ricorrere contro il provvedimento (art. 3, 4° co.).
Entrano in campo due questioni: come si identificano le istanze o i documenti consegnati alla PA e chi può tutelare i cittadini nel caso di soprusi?
Dal primo gennaio di questo anno ogni ente pubblico è obbligato ad utilizzare il protocollo informatico, ovvero a gestire elettronicamente lâidentificazione di tutti i documenti in entrata ed in uscita dallâente pubblico stesso. Lâutilizzo del protocollo informatico permette una chiara identificazione dei documenti presentati per esempio da un cittadino, poiché genera un numero di protocollo univoco che è legato solo a quel documento in quella data. Questo numero deve essere comunicato e rilasciato allâinteressato.
Alla questione della tutela dei cittadini dai soprusi della PA si risponde con lâistituzione del Difensore Civico, il quale ha âcompiti di garanzia dellâimparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dellâamministrazione nei confronti dei cittadiniâ (ex art. 11 TUEELL). Esso è un organo indipendente che opera a tutela e garanzia della persona nei confronti della PA, assicurando e promuovendo il pieno rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento.
Per quel che riguarda la partecipazione i cittadini, singoli o associati, possono promuovere istanze agli amministratori locali con diversa âintensità â ed efficacia. Esse possono essere:
Istanze Partecipative: sono volte a sottoporre all’Amministrazione comunale proposte e suggerimenti, nonché a fornire segnalazioni per la migliore tutela di interessi collettivi e diffusi su specifiche materie, pur non essendo dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo determinato.
Petizioni: esse possono essere indirizzate direttamente al Sindaco e sono volte a sollecitare l’intervento dell’Amministrazione comunale per la migliore tutela di interessi collettivi o diffusi in materie determinate o per questioni specifiche e particolari.
Proposte Deliberative di Iniziativa Popolare: sono dirette a promuovere interventi dell’Amministrazione comunale in materia di interessi diffusi o collettivi di competenza comunale e sono normalmente redatte in forma di proposta di deliberazione.
Le petizioni e le proposte deliberative di iniziativa popolare sono, entro un termine massimo, discusse ed approvate (sic!) in giunta o in consiglio comunale. Esse sono presentate previo lâonere di una raccolta di firme necessarie per lâammissibilità della stessa.
Consultazioni Popolari: sono utilizzate al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione o di determinate categorie di persone, e riguardano temi specifici, di esclusiva competenza comunale. Esse possono avvenire attraverso: assemblee, incontri, questionari, udienze pubbliche, referendum, eccâ¦
Senza entrare nel merito dei livelli di comunicazione fino ad oggi utilizzati dalla Amministrazione del nostro amato Comune, câè da rilevare, purtroppo, che lo stesso Statuto comunale non prevede o non esplicita la maggior parte degli istituti fin qui descritti. Questi istituti, altrove, esistono da tempo ed hanno conseguito soddisfacenti risultati in termini di partecipazione attiva alla vita amministrativa dei cittadini.
Occorre, quindi, nellâintento di potenziare la trasparenza dellâAmministrazione comunale del nostro paese e la partecipazione dei cittadini della nostra comunità modificare ed adeguare il nostro Statuto comunale (fermo al 1992).
Non resta altro che invitare i nuovi potenziali amministratori comunali a far propria questa linea di condotta per aumentare il confronto e lâinformazione nella nostra comunità : linfe vitali per la crescita democratica.
Guerino Giuseppe Groppoli