Il Consiglio invierà le copie dei documenti allâamministrazione aggiudicatrice e alla Procura.
âCon deliberazione del 9/06/04 n.104 del Consiglio dellâAutorità per la vigilanza sui lavori pubblici riguardo lâaggiudicazione dellâappalto di lavori per la costruzione della rete di adduzione dellâacquedotto rurale esistente in località Incoronata-Piano ospedale del Comune di San Bartolomeo in Galdo, affidato ad una Ditta locale – asserisce il Dirigente del Servizio ispettivo -, si richiama lâattenzione ad adempiere nei termini indicati alcuni punti del menzionato deliberatoâ. Il Dirigente considera di fatto che con nota del 18/03/04, inviata dal Settore vigilanza area Campania, lâU.A.S. veniva interessato delle attività dâindagine svolte sul Comune di San Bartolomeo al fine di prendere direttamente sotto osservazione le procedure di gara per lâaffidamento di appalti pubblici in merito alle quali, con delibera n.281 del 29/10/03, era stato disposto il monitoraggio della durata di un anno. âLa delibera veniva adottata dal Consiglio dopo la segnalazione di un gruppo di Imprese che avevano evidenziato irregolarità nelle gare per favorire aggiudicazioni di lavori pubblici ad una Ditta locale nonostante che questa risultasse iscritta nel casellario informativo con annotazione ai sensi dellâart.75 comma 1, lett. h. Successivamente, in merito a tale iscrizione, il Settore competente prendeva atto, con nota del 15/12/03 a firma del responsabile del procedimento, della indisponibilità dellâAmministrazione appaltante ad adeguarsi alla delibera in quanto lâannotazione nel casellario informativo era stata rimossa a seguito dellâordinanza n.3253 del 23/10/03 della Corte dâAppello di Bari, con la quale era stata disposta la riabilitazione del titolare dellâomonima Ditta. Inoltre, il Responsabile del procedimento comunale, annunciava in ordine a quanto disposto dalla delibera, che non intendeva adottare iniziative di autotutela, mentre per quanto concerneva il monitoraggio sulle procedure di gara per lâaffidamento di appalti pubblici si adeguava e in seguito trasmetteva due procedimenti di gara (bandi e verbali) di cui uno è riferito allâappalto citatoâ. Il Dirigente del Servizio ispettivo, afferma che successivamente, perveniva allâAutorità un ulteriore esposto (nota del 23/12/03 a due firme) inviato anche alla Procura della Repubblica e della Corte dei Conti ed ad altre Istituzioni di controllo, anchâesso volto a segnalare la frequenza di aggiudicazioni di lavori ad unâImpresa locale ed anche ad unâaltra Ditta locale, la responsabilità dellâex Sindaco (decaduto per le dimissioni contemporanee di parte del corpo consiliare) e del Capo dellâU.T.C., nella gestione delle gare e delle varianti in corso dâopera nonché la mancanza della dovuta comunicazione dellâOsservatorio dellâAutorità delle schede ai dati sullâintervento. In merito al secondo esposto, lâUfficio del Settore Campania procedeva alla richiesta del provvedimento sanzionatorio per il mancato invio delle schede relative ai lavori pubblici appaltati e, in data 21 aprile u.s., il Consiglio irrogava la sanzione di 1.000,00 Euro al Comune di San Bartolomeo in Galdo. LâU.A.S., interessato per il seguito del procedimento (dalla data del 18/03/ u.s.), attivava unâautonoma istruttoria analizzando i citati documenti di gara relativi al monitoraggio e controllando anche, al fine di esaminare la seconda denuncia pervenuta, eventuali annotazioni delle due Ditte nel casellario informativo. Dallâesame degli atti trasmessi per i lavori menzionati, il Servizio ispettivo evidenzia âla presenza di cordate di imprese che presumibilmente sono volte a predeterminare la soglia di anomalia ovvero del ribasso di aggiudicazione. In particolare, hanno presentato offerta 12 Ditte, i ribassi praticati risultano concentrati sostanzialmente in tre fasce, intorno ai valori percentuali rispettivamente del 39,22%, del 21,54% e del 19,24% con scostamenti molto limitati allâinterno di ogni fascia di ribassoâ. Lâappalto è stato aggiudicato ad una Ditta locale in data 3/12/03 con un ribasso del 38,26%. âNella fattispecie in esame si può ragionevolmente ritenere che si sia verificata una competizione non tra tutti i concorrenti ma tra gruppi precostituiti di Imprese che si fronteggiano in modo da consentire, attraverso la pre-individuazione del valore del ribasso, che una delle partecipanti si aggiudichi lâappalto. La presente fattispecie sembra, pertanto, rappresentare un indice significativo di possibili collegamenti tra imprese che mediante accordi coltivano fini lontani da quello fisiologico di ottenere lâappalto al maggior ribasso secondo una sana competizione, producendo così una distorsione del mercato ovvero del principio della concorrenza. La fattispecie in esame fa, inoltre, presupporre la sussistenza della turbativa dâasta ex art.353 c.p. che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione penale si qualifica come reato di pericolo, in quanto la turbata libertà degli incanti sussiste quando viene alterato il regolare svolgimento della gara attraverso mezzi e strumenti espressamente individuati dalla norma penale prima indicata. Fra essi è prevista la collusione quale intesa clandestina idonea a generare eventi non leciti, anche se nei casi in esame è difficile che lâaccordo collusivo possa concorrere in modo decisivo a determinare lâaggiudicazione dellâappaltoâ. Infine, si asserisce che âla sussistenza delle circostanze citate prima potrebbero rendere la stessa aggiudicazione (ove non opportunamente rimossa) quale presupposto per insorgere di una responsabilità amministrativa per incauta stipulazione del contratto di appaltoâ. In tal modo, si produce la lesione dei principi generali correlati ai valori costituzionali previsti dallâart.97 Cost. e che riguardano la trasparenza, la correttezza e la buona fede dellâazione amministrativa, lâeconomicità degli appalti, la libera concorrenza tra gli operatori quale massima espressione del mercato e valore cardine del diritto comunitario. LâAutorità intende spezzare tali condotte anticostituzionali sul piano amministrativo, senza che ciò esaurisca la necessità di più ampie iniziative sia sul piano giudiziario (in via repressiva) sia sul piano della modifica normativa (in via preventiva). Il Consiglio, dopo aver varato la deliberazione, ha indicato al Servizio ispettivo di trasmettere il documento allâAmministrazione aggiudicatrice; di inviare gli atti acquisiti nel corso dellâistruttoria alla Procura della Repubblica di Benevento per quanto di eventuale competenza.
da “Il Sannio Quotidiano”