Il sottoprefetto di San Bartolomeo in Galdo
Prima della loro soppressione, avvenuta nel 1927, i circondari verranno ridotti a semplici circoscrizioni amministrative senza personalità giuridica, dunque entità di mero decentramento amministrativo. L’art. 7 della legge Lanza (1865) stabiliva: “ in ogni circondario vi è un Sottoprefetto che compie, sotto la direzione del Prefetto, le incombenze che gli sono commesse dalla legge. I sottoprefetti, nominati con decreto reale tra i funzionari dell’Amministrazione Provinciale del Ministero dell’Interno, appartenevano al ruolo dei Consiglieri di Prefettura”. Le attribuzioni del sottoprefetto consistevano essenzialmente in compiti di istruttoria ed esecuzione, ma non mancavano competenze proprie, quali la presidenza delle operazioni di leva, la vigilanza sull’andamento dei comuni, la responsabilità delle carceri, la tutela dell’igiene e della sanità pubblica e altre minori in materia di occupazioni d’urgenza ed aste pubbliche. Le città capoluogo dei circondari erano sede di sottoprefettura, di tribunale, di catasto e uffici finanziari. Il circondario era a sua volta suddiviso in mandamenti.