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sabato, 14 Dicembre 2024

I diritti umani

La storia ‘L’insediamento di San Bartolomeonel Medioevo’continua con l’illustrazione delle norme degli statuti del 1360

I capitoli (3,4,6,7) mettono in risalto una preoccupazione particolare per la protezione delle donne, sposate o nubili o vedove, da qualsiasi tipo di violenza verbale, manuale o carnale. Durante questo periodo, anche per le donne la vita era dura e faticosa ed esse avevano un gran bisogno di prudenza, pazienza e modestia che spesso veniva loro raccomandata. Ma pazienza, prudenza e modestia non sempre le salvaguardavano dalle ingiurie e dalle percosse. Come è risaputo, le donne dovevano rimettersi sempre alla volontà dell’uomo, sia esso padre, marito o fratello, ma non si perdevano mai d’animo, anche se erano rassegnate al loro ‘destino femminile’… Sembra però che con questi capitoli dedicati in particolare proprio alla loro difesa, anche se relativi ad un piccolo centro rurale, si evidenzia la presa di coscienza dell’esistenza della ‘dignità femminile’! Anche nella legislazione longobarda la donna era particolarmente protetta; ad esempio, rappresentava un ‘crimine nefando’ chiamare una fanciulla ‘masca’, cioè strega ed era un ‘crimine illecito e nefando’ ucciderla, ritenendola tale. Questo mette in evidenza come nella zona di San Bartolomeo in Galdo si risentisse ancora dell’influenza dei longobardi, che un tempo abitarono in quei territori.
Il capitolo 5 si sofferma, invece, sulla condizione dei fanciulli e delle fanciulle e, in particolare, riporta le pene per coloro che li percuotono. Non bisogna trascurare il fatto che i fanciulli, in questo periodo erano particolarmente protetti: durante la prima infanzia, essi trascorrevano il tempo giocando con dei giocattoli rozzi ma solidi; più tardi, mentre le bambine rimanevano in casa e tra madre, nonna e zie si impratichivano nei lavori domestici, i maschietti di sei e sette anni andavano a scuola o a bottega, mentre i bambini più poveri dovevano accontentarsi di lavorare come salariati presso altri padroni. Il capitolo 15 mette in risalto la preoccupazione per la protezione delle donne; in particolare, l’abate, in caso di furto con scasso, può decidere la punizione sia per lo scassinatore che per il violentatore. È questa la vera novità degli Statuti di San Bartolomeo in Galdo: l’attenzione ai “diritti umani”. Infatti, se confrontiamo questi Statuti con quelli dei paesi limitrofi, ad esempio Baselice e Castelvetere, possiamo notare che l’unica differenza consiste proprio nella presenza, nei ‘Capitula’ sanbartolomeani, di norme che tutelano la condizione delle donne e dei fanciulli. Sia negli Statuti di Baselice che in quelli di Castelvetere, posteriori rispetto a quelli di San Bartolomeo, ci si sofferma soprattutto sulla regolamentazione della ‘bagliva’ e sulle norme che regolavano l’uso delle fontane, l’edificazione di case o pagliai, la valutazione dei danni arrecati, norme per le cose da vendere e da pignorare; non vi è nessun capitolo che riguardi la condizione delle donne o dei fanciulli. Tra le monete compare l’augustale e non il tarì. Tutto questo sottolinea come i Capitula di San Bartolomeo in Galdo, lavoro comune tra l’abate e la comunità , rappresentino un documento all’avanguardia soprattutto se si considera che molti paesi ottennero i propri statuti solo molto più tardi, e in molti casi non compare ancora uno spazio dedicato alla difesa dei più deboli.

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